tra XX YY nato a XX il YY, residente a CF di seguito denominato
semplicemente ARTISTA e XX2 YY2 etc. di
seguito denominato semplicemente LOCATARIO.
Premesso che l'ARTISTA ha prodotto nell'ambito della sua attività
abituale l'opera denominata "TITOLO DELL'OPERA D'ARTE" cosi
brevemente descritta: ...inserire descrizione essenziale (tecnica, supporto,
dimensioni, ...) di seguito denominata semplicemente OPERA D'ARTE,
si stipula e conviene quanto segue:
1. PREMESSA - Le premesse formano patto e sono parte integrante
della presente
scrittura;
2. OGGETTO - Il presente
contratto ha come oggetto la cessione in
locazione dell'
OPERA D'ARTE. Nel far seguito alla premessa l'ARTISTA consegna il
giorno..........................data inizio in
....................................................................località1
l'OPERA D'ARTE al LOCATARIO. Questi si impegna a riconsegnare
L'OPERA D'ARTE all'ARTISTA il giorno........................... data fine in
.............................................
localita2 nello stesso stato di conservazione esistente all'atto
della e senza alcun danneggiamento provocato dal LOCATARIO o da terzi per
qualunque causa ivi compresa la negligenza del LOCATARIO ma anche indenne da
danneggiamenti fortuiti dovuti all'intervento di terze persone o cose.
3. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO - Per il periodo di validità della
presente scrittura di cui al precedente art. 2 sono da considerarsi ceduti in
via esclusiva (o non esclusiva!) al
LOCATARIO i diritti di sfruttamento dell'OPERA D'ARTE esemplificatamente e
limitatamente nei seguenti casi: a)
il LOCATARIO potrà esporre in pubblico ed in privato l'OPERA D'ARTE. Se detta
esposizione dovesse essere effettuata in pubblico questa dovrà essere
preventivamente comunicata all'ARTISTA (qui si possono inserire una serie di limitazioni leggere o forti: es.
vietare l'esposizione se questa per la
sua modalità può creare grave lesione della dignità dell'autore o, nel caso
delle opere, ai soggetti delle opere.L'opera d'arte include per definizione un corpus mechanicum che è quello che si
affitta a titolo gratuito; e un corpus
mysticum che è quello che nessuno
può togliere e nessuno può alienare. Il corpus mysticum da diritto di
rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi sua deformazione,
mutilazione e modificazione in senso stretto. In senso lato è un diritto morale anche quello di ritirare
l'opera dal commercio e quindi anche di distruggerla ma pensiamo se un famoso
architetto dovesse decidere, pentito della sua
opera, di esercitare questo suo diritto...
Un diritto morale
fondamentale è anche quello di far conoscere la propria opera per cui, ceduta provvisoriamente o alienata che sia,
l'artista può comunque portare la sua opera in una sede espositiva per esporla.
Viceversa si ha anche una facoltà negativa da applicare ovvero quella di non
farla esporre. Questa è difficile da applicare in senso lato perché in qualche
modo cozza con i diritti posseduti da chi possiede il corpus mechanicum...
si possono quindi
dettare i canoni espositivi ed il contesto, si può richiedere che ogni
esposizione pubblica sia concordata ed approvata preventivamente dall'autore oppure si può vietare l'esposizione che per
le sue modalità possa portare gravi lesioni alla dignità dell'autore.
Qui nasce un nuovo
problema che è quello dei soggetti delle opere.
Mentre i diritti
morali sull'opera d'arte non si possono cedere i diritti di immagine sono
diritti connessi che godono di minor tutela e sono integralmente cedibili: se
questi non sono stati integralmente ceduti l'artista deve dichiararlo e deve
riportare le stesse limitazioni in occasione di ogni cessione dell'opera.
b) il diritto di copia
(COPYRIGHT) è concesso al solo scopo di documentazione personale, vale a dire
che è tassativamente proibita la fissazione dell'OPERA D'ARTE in via integrale
o parziale con qualsiasi mezzo tecnico
esistente o di futura invenzione effettuata dal LOCATARIO o da terzi a
qualunque titolo.
E' ammessa una sola fissazione da effettuarsi a mezzo pellicola fotografica a sua volta
non riproducibile in copia per sola ed esclusiva visione privata (in caso di opera multimediale si potrà
studiare un'altra forma) c) il LOCATARIO per espresso volere dell'ARTISTA
potrà a sua discrezione decidere se rendere nota a terzi la paternità
dell'OPERA D'ARTE. Il LOCATARIO è
espressamente avvertito che i diritti di COPYRIGHT sull'OPERA D'ARTE sono estesi
alle sue singole parti e specificatamente ad ogni immagine contenuta in
essa è illimitatamente responsabile di ogni sua violazione.
4. COMPENSI - In esecuzione dei precedenti artt. 2 e 3 il
LOCATARIO non dovrà alcun compenso in denaro o in natura all'ARTISTA salvo
l'esecuzione degli obblighi posti a suo carico di cui al precedente art. 1 .Se
il LOCATARIO da esposizioni pubbliche dell'OPERA D'ARTE dovesse trarne un utile
in denaro, la percentuale del 10% di
tale utile sarà di pertinenza dell'ARTISTA. Analogamente se l'utile conseguito
dal LOCtATARIO dovesse essere di altra natura l'ARTISTA potrà richiederne
uguale percentuale misurata in denaro valutando il valore commerciale del bene
o del servizio fruito dal LOCATARIO al momento del conseguimento dell'utile.
5. PENALE - In caso di mancata restituzione dell'OPERA D'ARTE il
LOCATARIO dovrà all'ARTISTA la somma di
Lit............................................ per ogni giorno di ritardo
nella consegna ovvero la penale di Lit.........................................................
in caso di impossibilità di riconsegna per danneggiamento totale o smarrimento
dell'OPERA D'ARTE. Eventuali danneggiamenti parziali porteranno all'esigibilità
di una penale pari all'importo inferiore tra la somma necessaria al perfetto restauro
dell'OPERA D'ARTE e la penale per danneggiamento totale sopra indicata. In caso
di mancata restituzione il LOCATARIO dichiara di assumersi in proprio
illimitatamente nel tempo e nel mondo ogni responsabilità per la violazione dei
diritti morali e patrimoniali dell'AUTORE compresi i diritti di COPYRIGHT e ne
risponderà a questi o agli aventi diritto.
6. ALIENAZIONE - Tutti i diritti ceduti in via temporanea con il
presente contratto non sono cedibili a terzi a scopo oneroso o gratuito. In
caso di cessione effettuata dal
LOCATARIO a terzi dell' OPERA D'ARTE ovvero di qualunque diritto o bene
disciplinato in questo contratto, l'ARTISTA avrà facoltà di recedere
unilateralmente il contratto e procedere al ritiro contestuale dell'OPERA
D'ARTE.
7. MODIFICHE - Non esistono tra l'ARTISTA e il LOCATARIO premesse
o convenzioni verbali di qualsiasi natura. Qualsiasi modifica alla presente
scrittura dovrà risultare per iscritto ed in data successiva. Per tutto ciò non
espressamente ivi disciplinato si fa riferimento alla Legge e alle consuetudini
applicate..
DATA LUOGO
FIRME DEI CONTRAENTI E SIGLA DI OGNI FOGLIO
Data la
particolarità sarebbe da inserire una clausola compromissoria (espressa
accettazione con doppia firma) legata agli artt. 2,3 e 6.