movimento per l'arte in affitto

 

scrittura privata

 

 

tra XX YY nato a XX il YY, residente a CF di seguito denominato semplicemente ARTISTA  e XX2 YY2 etc. di seguito denominato semplicemente LOCATARIO.

 

Premesso che l'ARTISTA ha prodotto nell'ambito della sua attività abituale l'opera denominata "TITOLO DELL'OPERA D'ARTE" cosi brevemente descritta: ...inserire descrizione essenziale (tecnica, supporto, dimensioni, ...) di seguito denominata semplicemente OPERA D'ARTE,

 

si stipula e conviene quanto segue:

 

1. PREMESSA - Le premesse formano patto e sono parte integrante della presente 

                             scrittura;

2. OGGETTO   - Il presente contratto ha come oggetto la cessione in  locazione dell'

                            OPERA D'ARTE. Nel far seguito alla premessa l'ARTISTA consegna il giorno..........................data inizio in ....................................................................località1

l'OPERA D'ARTE al LOCATARIO. Questi si impegna a riconsegnare L'OPERA D'ARTE all'ARTISTA il giorno........................... data fine in .............................................

localita2 nello stesso stato di conservazione esistente all'atto della e senza alcun danneggiamento provocato dal LOCATARIO o da terzi per qualunque causa ivi compresa la negligenza del LOCATARIO ma anche indenne da danneggiamenti fortuiti dovuti all'intervento di terze persone o cose.

 

3. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO - Per il periodo di validità della presente scrittura di cui al precedente art. 2 sono da considerarsi ceduti in via esclusiva (o non esclusiva!) al LOCATARIO i diritti di sfruttamento dell'OPERA D'ARTE esemplificatamente e limitatamente nei seguenti casi: a) il LOCATARIO potrà esporre in pubblico ed in privato l'OPERA D'ARTE. Se detta esposizione dovesse essere effettuata in pubblico questa dovrà essere preventivamente comunicata all'ARTISTA                                    (qui si possono inserire una serie di limitazioni leggere o forti: es. vietare  l'esposizione se questa per la sua modalità può creare grave lesione della dignità dell'autore o, nel caso delle opere, ai soggetti delle opere.L'opera d'arte include per definizione un corpus mechanicum che è quello che si affitta a titolo gratuito; e un corpus mysticum che è  quello che nessuno può togliere e nessuno può alienare. Il corpus mysticum da diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi sua deformazione, mutilazione e modificazione in senso stretto. In senso lato  è un diritto morale anche quello di ritirare l'opera dal commercio e quindi anche di distruggerla ma pensiamo se un famoso architetto dovesse decidere, pentito della sua  opera, di esercitare questo suo diritto...

Un diritto morale fondamentale è anche quello di far conoscere la propria opera per cui, ceduta  provvisoriamente o alienata che sia, l'artista può comunque portare la sua opera in una sede espositiva per esporla. Viceversa si ha anche una facoltà negativa da applicare ovvero quella di non farla esporre. Questa è difficile da applicare in senso lato perché in qualche modo cozza con i diritti posseduti da chi possiede il corpus mechanicum...

si possono quindi dettare i canoni espositivi ed il contesto, si può richiedere che ogni esposizione pubblica sia concordata ed approvata preventivamente dall'autore  oppure si può vietare l'esposizione che per le sue modalità possa portare gravi lesioni alla dignità dell'autore.

Qui nasce un nuovo problema che è quello dei soggetti delle opere.

Mentre i diritti morali sull'opera d'arte non si possono cedere i diritti di immagine sono diritti connessi che godono di minor tutela e sono integralmente cedibili: se questi non sono stati integralmente ceduti l'artista deve dichiararlo e deve riportare le stesse limitazioni in occasione di ogni cessione dell'opera.

b)  il diritto di copia (COPYRIGHT) è concesso al solo scopo di documentazione personale, vale a dire che è tassativamente proibita la fissazione dell'OPERA D'ARTE in via integrale o parziale  con qualsiasi mezzo tecnico esistente o di futura invenzione effettuata dal LOCATARIO o da terzi a qualunque titolo.

E' ammessa una sola fissazione da effettuarsi  a mezzo pellicola fotografica a sua volta non riproducibile in copia per sola ed esclusiva visione privata (in caso di opera multimediale si potrà studiare un'altra forma) c) il LOCATARIO per espresso volere dell'ARTISTA potrà a sua discrezione decidere se rendere nota a terzi la paternità dell'OPERA D'ARTE. Il  LOCATARIO è espressamente avvertito che i diritti di COPYRIGHT sull'OPERA D'ARTE  sono estesi  alle sue singole parti e specificatamente ad ogni immagine contenuta in essa è illimitatamente responsabile di ogni sua violazione.

 

4. COMPENSI - In esecuzione dei precedenti artt. 2 e 3 il LOCATARIO non dovrà alcun compenso in denaro o in natura all'ARTISTA salvo l'esecuzione degli obblighi posti a suo carico di cui al precedente art. 1 .Se il LOCATARIO da esposizioni pubbliche dell'OPERA D'ARTE dovesse trarne un utile in denaro, la percentuale del 10%  di tale utile sarà di pertinenza dell'ARTISTA. Analogamente se l'utile conseguito dal LOCtATARIO dovesse essere di altra natura l'ARTISTA potrà richiederne uguale percentuale misurata in denaro valutando il valore commerciale del bene o del servizio fruito dal LOCATARIO al momento del conseguimento dell'utile.

 

5. PENALE - In caso di mancata restituzione dell'OPERA D'ARTE il LOCATARIO dovrà all'ARTISTA la somma di Lit............................................ per ogni giorno di ritardo nella consegna ovvero la penale di Lit......................................................... in caso di impossibilità di riconsegna per danneggiamento totale o smarrimento dell'OPERA D'ARTE. Eventuali danneggiamenti parziali porteranno all'esigibilità di una penale pari all'importo inferiore tra la somma necessaria al perfetto restauro dell'OPERA D'ARTE e la penale per danneggiamento totale sopra indicata. In caso di mancata restituzione il LOCATARIO dichiara di assumersi in proprio illimitatamente nel tempo e nel mondo ogni responsabilità per la violazione dei diritti morali e patrimoniali dell'AUTORE compresi i diritti di COPYRIGHT e ne risponderà a questi o agli aventi diritto.

 

6. ALIENAZIONE - Tutti i diritti ceduti in via temporanea con il presente contratto non sono cedibili a terzi a scopo oneroso o gratuito. In caso di cessione effettuata dal  LOCATARIO a terzi dell' OPERA D'ARTE ovvero di qualunque diritto o bene disciplinato in questo contratto, l'ARTISTA avrà facoltà di recedere unilateralmente il contratto e procedere al ritiro contestuale dell'OPERA D'ARTE.

 

7. MODIFICHE - Non esistono tra l'ARTISTA e il LOCATARIO premesse o convenzioni verbali di qualsiasi natura. Qualsiasi modifica alla presente scrittura dovrà risultare per iscritto ed in data successiva. Per tutto ciò non espressamente ivi disciplinato si fa riferimento alla Legge e alle consuetudini applicate..

 

DATA                                 LUOGO

 

 

FIRME DEI CONTRAENTI E SIGLA DI OGNI FOGLIO

 

Data la particolarità sarebbe da inserire una clausola compromissoria (espressa accettazione con doppia firma) legata agli artt. 2,3 e 6.